Il primo aprile 2020 è stata aperta la procedura telematica per inoltrare all'INPS la richiesta di concessione delle indennità pari a 600 euro per tutti quei lavoratori individuati dal decreto legge 18/2020, cosiddetto "cura Italia" e che ho già descritto nel post visualizzabile cliccando qui.
Come già vi avevo detto in precedenza, nel
tentativo di offrire una copertura ad ampio raggio anche per tutti quei lavoratori rimasti fuori dagli aiuti, è stata prevista
l’istituzione di un fondo di 300 milioni di euro denominato “reddito di ultima istanza” che
riconoscerà un’indennità per tutti quei lavoratori dipendenti e autonomi che,
in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato,
ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro (art. 44, DL
18/2020) la cui definizione è demandata ad apposito decreto del Ministero del
Lavoro, di concerto con il Ministero delle Finanze.
In data 28
marzo 2020 è stato emanato il predetto decreto interministeriale con cui il
Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero delle Finanze (visualizzabile qui), ha definito i
criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità, nonché
la quota del fondo da destinare, in via eccezionale, al sostegno del reddito
dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza
obbligatoria.
In altre
parole, tale fondo pare dovrebbe garantire un indennizzo a tutti quei
lavoratori esclusi dalle norme sopra citate, nonché a quelle categorie di
lavoratori iscritti ad enti previdenziali privati quali, a titolo di esempio,
commercialisti, architetti, geometri, avvocati, ecc.
Il decreto interministeriale
Ai sensi dell’art. 1, è stata destinata una quota di 200 milioni
di euro a sostegno dei lavoratori iscritti alle casse di previdenza private.
In particolare, verrà
riconosciuta una indennità pari ad euro 600:
a) a quei
lavoratori che abbiano un reddito complessivo al lordo dei canoni di locazione
soggetti a tassazione, relativo all’anno di imposta 2018, non superiore ad euro
35.000, la cui attività è stata limitata dai provvedimenti restrittivi. In altre parole, si tratta di quei lavoratori iscritti ad enti di previdenza di diritto privato a cui è stata imposta la chiusura.
b) A quei
lavoratori che abbiano un reddito complessivo al lordo dei canoni di locazione
soggetti a tassazione, relativo all’anno di imposta 2018, compreso tra euro
35.000 ed euro 50.000, la cui attività sia stata cessata, ridotta o sospesa in
conseguenza dell’emergenza epidemiologica.
Al fine di
definire tale ultima categoria, si intende:
- per cessazione la chiusura della partita IVA nel periodo compreso fra il 23 febbraio 2020 ed il 31 marzo 2020;
- per riduzione o sospensione una comprovata compressione di almeno il 33 per cento del reddito nel primo trimestre del 2020, rispetto al reddito del primo trimestre del 2019, individuato secondo il principio di cassa come differenza fra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.
Deve evidenziarsi che per poter accedere a tale indennità, il lavoratore non deve beneficiare di altre misure di sostegno previste nel decreto cura Italia, nonché del reddito di cittadinanza.
Possiamo notare che i lavoratori sono stati divisi in due categorie, differenziando tra quelli a cui la chiusura è stata imposta e quelli a cui, invece, non è stata imposta la chiusura ma hanno comunque subito una pesante riduzione o sospensione dell'attività, o hanno persino chiuso la partita IVA.
Possiamo notare che i lavoratori sono stati divisi in due categorie, differenziando tra quelli a cui la chiusura è stata imposta e quelli a cui, invece, non è stata imposta la chiusura ma hanno comunque subito una pesante riduzione o sospensione dell'attività, o hanno persino chiuso la partita IVA.
La domanda
La domanda dovrà essere presentata
entro il 30 aprile 2020 all’ente di previdenza presso cui il lavoratore è
iscritto, compilando l’apposito modulo predisposto dall’ente preposto e
corredata da un’autocertificazione contenente le dichiarazioni previste
dall’art. 3, comma 3, del decreto interministeriale, oltre l’allegazione della
copia fotostatica del documento d’identità e codice fiscale, nonché le coordinate bancarie o
postali per l’accreditamento dell’indennizzo.
Gli enti di previdenza
verificheranno i requisiti degli istanti e provvederanno all’erogazione
dell’indennizzo, dandone comunicazione all’Agenzia delle Entrate e all’INPS.
L’indennizzo
percepito non concorre alla formazione del reddito.
Seguono aggiornamenti.
Dott. Andrea Manca
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