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MISURE DI SOSTEGNO PER I LAVORATORI – LE INDENNITA' DA 600 EURO E IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA NEL DECRETO "CURA ITALIA"



Come noto per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne la diffusione, il Governo ha adottato una serie di misure restrittive di forte impatto sociale ed economico, prevedendo la chiusura di uffici, scuole e attività imprenditoriali, oltre a richiedere a tutte le persone di restare a casa, salvo uscire per comprovate esigenze e necessità.
Per tentare di limitare le ripercussioni che tale situazione sta riverberando sull’economia reale delle persone, il Governo ha emanato il decreto legge 18/2020, c.d. “cura Italia”, recante una prima tranche di misure per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale e per il sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese.
In relazione a queste ultime, sono diversi gli interventi in favore dei lavoratori, sia autonomi, sia dipendenti. Ne sono un esempio le norme in materia di integrazione salariale come la cassa integrazione in deroga e i fondi di solidarietà (di cui ho già parlato nel precedente post che è possibile visualizzare cliccando qui).
Altre disposizioni invece si occupano di deroghe alla normale disciplina sui congedi parentali, altre sui permessi ex legge 104/1992 e così via.
Tra le varie disposizioni del decreto, sono presenti alcune misure dirette a procurare immediata liquidità nelle tasche di determinate categorie di lavoratori attraverso l’erogazione di una indennità una tantum pari a 600 euro. Inoltre è prevista l’istituzione di un fondo per redditi di ultima istanza il cui funzionamento è ancora in fase di definizione.

DI CHE SI TRATTA

Prima di vedere a chi spetta, è bene evidenziare un elemento caratterizzante di tale misura che consiste nel trattarsi di un’indennità.
Lo Stato indennizza i lavoratori per il pregiudizio subito a causa della situazione emergenziale che l’Italia sta vivendo con una cifra unica, per una volta soltanto (da qui la locuzione una tantum) e concessa indistintamente a chiunque appartenga a quella categoria di lavoratori e possieda i requisiti di cui al decreto, prescindendo da qualunque altro parametro.
Badate bene, non si tratta di un risarcimento. Quest'ultimo presuppone di aver subito un pregiudizio derivante da un altrui illecito, mentre ciò non è richiesto in caso di indennità (o indennizzo).
Pertanto se l’indennità (o indennizzo) ha il vantaggio di non richiedere l’accertamento di un evento illecito, comporta lo svantaggio che in via generale non ristora integralmente il percipiente da tutte le perdite subite. È quindi una somma che lo Stato concede a forfait
Ciò non significa che il Governo non interverrà ulteriormente con successivi provvedimenti come già ampiamente preannunciato.
Inoltre, tale indennizzo non concorrerà alla formazione del reddito secondo quanto previsto dal Testo Unico delle imposte sui redditi (principalmente IRPEF e IRES).

A CHI SPETTA

Gli iscritti alle gestioni previdenziali INPS

Per quanto riguarda i lavoratori che versano i contributi previdenziali all'INPS, l’indennizzo spetta a:
  • liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (art. 27, DL 18/2020).
In particolare, secondo quanto comunicato dall’INPS con il messaggio 1288 del 20 marzo 2020 rientrano in tale categoria:

a) i LIBERI PROFESSIONISTI CON PARTITA IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell’INPS;
b) i COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS.

  • lavoratori autonomi ISCRITTI ALLE GESTIONI SPECIALI dell'Assicurazione generale obbligatoria, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata (art. 28, DL 18/2020).

In particolare secondo quanto comunicato dall’INPS con il messaggio 1288 del 20 marzo 2020 rientrano in tale categoria:

a)   ARTIGIANI;
b)   COMMERCIANTI;
c)    COLTIVATORI DIRETTI, COLONI E MEZZADRI.

  • lavoratori dipendenti STAGIONALI DEL SETTORE TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il giorno 1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che entro tale quest’ultima data non siano titolari di alcun rapporto di lavoro dipendente, oltre a non essere titolari di pensione (art. 29, DL 18/2020).

Secondo quanto comunicato con il predetto messaggio 1288 del 20 marzo 2020, l’INPS si riserva di emanare una successiva circolare con cui valuterà se fare riferimento alle attività dei lavoratori impiegati in settori del turismo e stabilimenti balneari.

  • OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo (art. 30, DL 18/2020).


  • lavoratori ISCRITTI AL FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione (art. 38, DL 18/2020).

La domanda 

Per la concessione dell’indennizzo, tutti i lavoratori sopra indicati dovranno presentare domanda in via telematica all’INPS.
Pertanto, non appena il servizio sarà disponibile, sarà sufficiente o rivolgersi ad un patronato, o connettersi al sito www.inps.it ed accedere ai servizi online tramite l’utilizzo di:
-   PIN dispositivo rilasciato dall’Inps (per alcune attività semplici di consultazione o gestione
è sufficiente un PIN ordinario).
-   SPID di livello 2 o superiore.
-   Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE).
-   Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Qualora non si sia in possesso di nessuno di tali elementi, è stata prevista una nuova procedura di rilascio del PIN che a breve verrà esplicata dall’ente previdenziale e verrà messa in funzione.

È importante evidenziare che per ogni categoria di lavoratori sono previsti dei tetti di spesa, per cui vi è l’eventualità che non tutti i richiedenti possano beneficiare dell’indennizzo.



INDENNIZZO PER I COLLABORATORI SPORTIVI

Un’indennità della somma pari ad euro 600 sarà erogata anche ai collaboratori di federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche purché presentino rapporti di collaborazione in essere al 23 febbraio 2020 e non percepiscano altri redditi (art. 96, DL 18/2020).

In tal caso le richieste dovranno essere rivolte alla Sport e Salute SpA, unitamente ad un’autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti suddetti. Le modalità di presentazione delle domande saranno definite entro 15 giorni decorrenti dal 17 marzo 2020.

Anche in tal caso il contributo economico non concorre alla formazione del reddito ed è previsto un tetto massimo di spesa.


INDENNIZZO PER I MAGISTRATI ONORARI

Un contributo economico pari ad euro 600 è riconosciuto anche ai magistrati onorari in servizio al 17 marzo 2020, per un massimo di tre mesi e parametrato al periodo effettivo di sospensione dei termini previsto per la giustizia civile, penale, tributaria e militare (art. 119, DL 18/2020).

Tale contributo non spetta ai magistrati onorari dipendenti pubblici o privati, anche se in quiescenza e non è cumulabile con altri contributi o indennità comunque denominati previsti dal decreto.

Il contributo economico è concesso con decreto del Direttore generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia, del Ministero della Giustizia, nel limite di spesa complessivo di 9,72 milioni di euro per l'anno 2020.

Anche in tal caso il contributo economico non concorre alla formazione del reddito. 




IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA

Come si può facilmente desumere, dall'erogazione di tale misura sono rimasti fuori diverse categorie di lavoratori.
Per tentare di offrire una copertura ad ampio raggio, dunque, è stata prevista l’istituzione di un fondo di 300 milioni di euro denominato “reddito di ultima istanza” che riconoscerà un’indennità per tutti quei lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro (art. 44, DL 18/2020).

Entro 30 giorni decorrenti dal 17 marzo 2020, il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero delle Finanze, definirà i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità, nonché l’eventuale quota del fondo da destinare, in via eccezionale, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

In altre parole, tale fondo pare dovrebbe garantire un indennizzo a tutti quei lavoratori esclusi dalle norme sopra citate, nonché a quelle categorie di lavoratori iscritti ad enti previdenziali privati quali, a titolo di esempio, commercialisti, architetti, geometri, avvocati, ecc.




Non resta che attendere i prossimi aggiornamenti.
Andrea Manca, 28/03/2020



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