Come già vi avevo detto in un precedente post (visualizzabile cliccando qui), nel tentativo di offrire una copertura ad ampio raggio anche per tutti quei lavoratori rimasti fuori dagli aiuti, è stata prevista l’istituzione di un fondo di 300 milioni di euro denominato “reddito di ultima istanza” finalizzato al riconoscimento di un’indennità pari ad euro 600 per tutti quei lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro (art. 44, DL 18/2020) la cui definizione era stata demandata ad apposito decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero delle Finanze, emanato in data 28 marzo 2020 (visualizzabile qui).
Facendo un breve riepilogo, tale decreto ha definito i requisiti per poter accedere all'aiuto previsto.
Facendo un breve riepilogo, tale decreto ha definito i requisiti per poter accedere all'aiuto previsto.
In particolare, verrà riconosciuta una indennità pari ad euro 600:
a) a quei lavoratori che abbiano un reddito complessivo al lordo dei canoni di locazione soggetti a tassazione, relativo all’anno di imposta 2018, non superiore ad euro 35.000, la cui attività è stata limitata dai provvedimenti restrittivi. In altre parole, si tratta di quei lavoratori iscritti ad enti di previdenza di diritto privato a cui è stata imposta la chiusura.
b) A quei lavoratori che abbiano un reddito complessivo al lordo dei canoni di locazione soggetti a tassazione, relativo all’anno di imposta 2018, compreso tra euro 35.000 ed euro 50.000, la cui attività sia stata cessata, ridotta o sospesa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica.
Al fine di definire tale ultima categoria, si intende:
- per cessazione la chiusura della partita IVA nel periodo compreso fra il 23 febbraio 2020 ed il 31 marzo 2020;
- per riduzione o sospensione una comprovata compressione di almeno il 33 per cento del reddito nel primo trimestre del 2020, rispetto al reddito del primo trimestre del 2019, individuato secondo il principio di cassa come differenza fra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.
Deve evidenziarsi che per poter accedere a tale indennità, il lavoratore non deve beneficiare di altre misure di sostegno previste nel decreto cura Italia, nonché del reddito di cittadinanza.
Possiamo notare che i lavoratori sono stati divisi in due categorie, differenziando tra quelli a cui la chiusura è stata imposta e quelli a cui, invece, non è stata imposta la chiusura ma hanno comunque subito una pesante riduzione o sospensione dell'attività, o hanno persino chiuso la partita IVA.
Possiamo notare che i lavoratori sono stati divisi in due categorie, differenziando tra quelli a cui la chiusura è stata imposta e quelli a cui, invece, non è stata imposta la chiusura ma hanno comunque subito una pesante riduzione o sospensione dell'attività, o hanno persino chiuso la partita IVA.
La domanda
La domanda dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2020 all’ente di previdenza presso cui il lavoratore è iscritto, compilando l’apposito modulo predisposto dall’ente preposto e corredata da un’autocertificazione contenente le dichiarazioni previste dall’art. 3, comma 3, del decreto interministeriale, oltre l’allegazione della copia fotostatica del documento d’identità e codice fiscale, nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’indennizzo.
Gli enti di previdenza verificheranno i requisiti degli istanti e provvederanno all’erogazione dell’indennizzo, dandone comunicazione all’Agenzia delle Entrate e all’INPS.
L’indennizzo percepito non concorre alla formazione del reddito.
AGGIUNTA DI REQUISITI - Il decreto "liquidità"
In data 8 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 23/2020, "decreto liquidità", che ha aggiunto degli ulteriori requisiti per poter accedere alla misura di sostegno.
In particolare, l'art. 34 ha disposto che ai fini del riconoscimento dell'indennità pari ad euro 600, il richiedente deve intendersi non titolare di trattamenti pensionistici e deve essere iscritto all'ente di previdenza in via esclusiva.
Ne deriva che tutti quei lavoratori i quali percepiscono un trattamento pensionistico, o sono iscritti ad altre casse di previdenza oltre a quella a cui inoltreranno la domanda, non hanno diritto all'indennità.
Per tale motivo, gli enti interessati dovranno riprendere le pratiche fino ad ora elaborate per integrare la relativa istruttoria, in modo tale da effettuare un puntuale controllo del possesso dei requisiti da parte del richiedente.
In particolare, l'art. 34 ha disposto che ai fini del riconoscimento dell'indennità pari ad euro 600, il richiedente deve intendersi non titolare di trattamenti pensionistici e deve essere iscritto all'ente di previdenza in via esclusiva.
Ne deriva che tutti quei lavoratori i quali percepiscono un trattamento pensionistico, o sono iscritti ad altre casse di previdenza oltre a quella a cui inoltreranno la domanda, non hanno diritto all'indennità.
Per tale motivo, gli enti interessati dovranno riprendere le pratiche fino ad ora elaborate per integrare la relativa istruttoria, in modo tale da effettuare un puntuale controllo del possesso dei requisiti da parte del richiedente.
Dott. Andrea Manca
Vedi anche:
Commenti
Posta un commento